Art. 8.
(Destinazione dei contributi nazionali).

      1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati erogati ai sensi dell'articolo 7, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono destinati alla copertura parziale dei costi preventivati.
      2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, il Ministero dell'università e della ricerca provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.